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Il Collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente Scolastico preposto all'istituzione.
Esso si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni. Il regolamento di istituto può prevedere ulteriori e differenti articolazioni funzionali di gruppi di docenti. Ciascuna articolazione elegge un proprio coordinatore. I dipartimenti approfondiscono le tematiche relative alle discipline, aree disciplinari o campi di esperienza di propria competenza ed elaborano proposte e pareri per il collegio dei docenti. Il regolamento di istituto stabilisce l'organizzazione delle articolazioni del collegio dei docenti e prevede la costituzione, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di un organismo rappresentativo dei coordinatori, che garantisce altresì il raccordo con gli altri organi dell'istituzione.

COMPETENZE

Il Collegio dei Docenti, con le sue articolazioni, è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica. Spetta al Collegio dei docenti:

  1. elaborare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, comprensiva dei curricoli, tenuto conto degli indirizzi generali approvati dal consiglio dell'istituzione e delle proposte espresse dagli organismi di partecipazione delle famiglie e degli studenti;

  2. valutare i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi ai quali l'istituzione intende aderire o che intenda promuovere;

  3. predisporre le linee generali del regolamento per quanto attiene ai profili didattici e all'individuazione e alle modalità di funzionamento degli organi a cui compete la programmazione didattico-educativa;

  4. provvedere ad ogni altro adempimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.

Oltre alle sopra elencate attribuzioni il Collegio Docenti:

  • delibera per tutte le classi la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi, ai fini della valutazione degli alunni, tenendo conto del parere del Consiglio di Istituto qualora abbia ritenuto opportuno richiederlo;

  • formula proposte al dirigente in ordino al piano annuale delle attività previste dall’art.14 del D.P.R. 23 agosto 1988 n.399, e delibera il piano medesimo nel quadro della programmazione educativa (C.M.22 settembre 1988 n.263);

  • esamina, prima delle deliberazioni del C.d.I., le iniziative complementari ed integrative volte a realizzare le funzioni della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (direttiva 3 aprile 1996 n.133),

  • programma periodi di esonero parziale o totale dall’insegnamento per consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico,

  • formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio nonché per la verifica collegiale delle iniziative stesse,

  • definisce gli obiettivi e le modalità organizzative per la realizzazione e la verifica delle attività di aggiornamento da esso deliberate nonché i criteri per la partecipazione dei docenti alle attività medesime,

  • propone l’utilizzazione dei docenti tenuti al completamento d’orario, individuando la collocazione degli impegni entro il quadro orario settimanale  secondo criteri di certezza e professionalità,

  • delibera in ordine alla riammissione nella scuola  dell’alunno che ne sia stato in precedenza espulso,

  • delibera, su proposta dei consigli di classe, sulla programmazione da adottarsi per utilizzare il tempo scolastico a disposizione per le classi a tempo prolungato (D.M. 22 luglio 1983),

  • valuta i risultati conseguiti nella sperimentazione attuale,

  • esprime un parere al dirigente in ordine all’organizzazione delle lezioni e, in tale ambito, alla collocazione dell’insegnamento delle religione cattolica ed alla contestuale offerta di attività, spazi, attrezzature e servizi alternativi al predetto insegnamento,

  • formula precisi programmi per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalendosi dell’insegnamento della religione cattolica,

  • formula proposte al dirigente in ordine agli aspetti didattici e formativi ed alla individuazione di docenti da utilizzare per l’assistenza agli studenti che, non avvalendosi dell’insegnamento della religione cattolica, abbiano scelto di svolgere o studio o le attività individuali,

  • esprime al C.d.I. un parere in ordine all’intitolazione della scuola o di aule scolastiche,

  • esprime un parere al dirigente in ordine alla sospensione del servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza, ai sensi degli artt.488 e 506 del D.L.16 aprile 1994 n.297,

  • valuta autonomamente in sede di programmazione educativa annuale, modi e termini di una possibile collaborazione scuola-extrascuola in materia di attività sportiva, tenendo conto delle iniziative proposte al provveditore agli studi dagli enti (federazioni, enti di promozione sportiva, enti locali ) interessati a rapporti di collaborazione con la scuola (C.M.9 luglio 1990 n.184),

  • formula proposte al dirigente in ordine all’assegnazione dei docenti alle classi in base a criteri generali fissati dal C.d.I.,

  • adotta le iniziative previste dagli artt.115 e 116 del D.L. 16 aprile 1994 n.297, per i figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e lavoratori italiani emigrati,

  • programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap,

  • individua per gli alunni delle prime classi portatori di handicap, gli interventi che possono essere svolti dagli insegnanti di sostegno che li hanno seguiti nella Scuola elementare per favorirne il primo ambientamento nella Scuola media,

  • prevede nell’ambito delle sue competenze istituzionali ed al fine di favorire gli alunni portatori di handicap, ogni utile forma di coordinamento fra le istituzione scolastiche del sistema formativo di base (C.M. 4 gennaio 1988, n.1),

  • valuta ed approva le iniziative riservate agli alunni (concorsi a premi, borse di studio, distribuzione di opuscoli, proiezioni di film, rappresentazioni teatrali, etc.), proposte da enti o associazioni pubbliche,

  • sceglie, adotta e costruisce strumenti interni che abbiano carattere funzionale rispetto all’attività di valutazione e, più in generale, alla qualità dell’azione educativa (C.M.7 agosto 1996 n.491),

  • delibera il piano delle attività di formazione destinate al personale docente ed educativo,

  • elabora le proposte di svolgimento delle attività aggiuntive relative al personale docente ed educativo sulla base della programmazione effettuata per l’anno scolastico di riferimento (C.M.24 marzo 1997 n. 213),

  • elabora ed approva, nell’ambito della programmazione dell’azione educativa, i progetti concernenti l’attivazione delle figure professionali dell’operatore tecnologico e dell’operatore psicopedagogico, determinando anche i contenuti e le modalità di espletamento delle attività di loro competenza (O.M.10 agosto 1989 n.282),

  • elabora, sulla base dei criteri generali, indicati dal C.d.I. e delle proposte dei Consigli di classe, un programma delle iniziative di integrazione e di sostegno: tale programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal Collegio medesimo nel corso dell’anno scolastico.

Nel periodo dal  1° Settembre all’inizio delle lezioni il Collegio docenti si riunisce per l’elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo o nel corso dell'anno scolastico.

  Riunioni

Il Collegio docenti ai insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; si riunisce, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre (art.7 D.L.16 aprile 1994 n.297).