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 04/11/2011 22.05

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Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede ed il Capo dei servizi di segreteria che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta stessa.

La Giunta predispone il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il Conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle delibere dello stesso; designa nel suo seno la persona che, unitamente al Dirigente Scolastico ed al segretario della scuola, firma gli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati).

La Giunta Esecutiva è inoltre competente ad adottare a carico degli alunni i provvedimenti disciplinari previsti sub e), f), g), h), ed i) dell’art.19 del R.D. 4 Maggio 1925 n.653: le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe.

Esecuzione delle deliberazioni

La definizione dei tempi e dei modi di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto spetta alla Giunta Esecutiva, mentre spetta al Dirigente Scolastico l’emanazione del formale provvedimento esecutivo, salvo quanto disposto per la firma degli atti contabili.

Prima di dare corso alle spese deliberate dal Consiglio e da imputarsi sui fondi dello stato, il Dirigente Scolastico si accerta che la deliberazione di spesa non sia in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o di regolamento (ad es. che la spesa non ecceda le disponibilità di bilancio); delle deliberazioni di spesa ritenute irregolari o illegittime, il Dirigente Scolastico promuove il riesame da parte del Consiglio di Istituto.

Durata in carica

IL Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici; i membri che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.