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 29/12/2008 11.52

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COMPOSIZIONE

Il Consiglio d’Istituto (cifr.art.8 del d.l.vo 16.4.94 n. 297), istituito per realizzare la partecipazione di tutti nella gestione della scuola, è formato nelle Scuole Medie dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli allievi e dal preside della scuola.

Elezione presidente e vicepresidente

Il regolamento tipo allegato alla C.M. 16.4.75 N.105, stabilisce che nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Preside ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente: l’elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio ed è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio; qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.  

COMPETENZE

Il  Consiglio di Istituto elabora ed adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento (art.10 D.LVO 16.4.94 n.297).

Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante su proposta della Giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

  1.      adozione del regolamento interno di istituto, che deve, fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso, la permanenza  nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;

  2.     acquisto,  rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, audiotelevisivi e dotazioni librarie; acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

  3.    adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; in proposito va tenuto presente che le date relative agli scrutini finali ed esami devono essere uniche per tutto il territorio nazionale;

  4.    criteri generali per la programmazione e all’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e viaggi di istruzione;

  5.     promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze ed intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

  6.      partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo. Per quanto concerne l’attività sportiva scolastica, il Consiglio può costituire un Comitato tecnico-sportivo nel quale sia assicurata la presenza dei professori di educazione fisica, con compiti di consulenza allo stesso Consiglio nella fase di programmazione delle iniziative e di esecuzione pratica delle iniziative deliberate;

  7.     forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalla scuola.

  Il Consiglio di Istituto  inoltre:

  •          esprime su richiesta del Collegio docenti un parere in ordine alla suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi, ai fini della valutazione degli alunni (C.M. 5.9.86 n. 240);

  •        indica i  criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe;

  •        formula, per quanto di sua competenza, proposte al Dirigente Scolastico in ordine al piano annuale di attività previsto dall’art.14 del DPR  23.8.88 n. 399;

  •        esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto.

  •        invia annualmente una relazione al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale sulle materie di sua competenza;

  •         designa i membri della Commissione elettorale della scuola;

  •         delibera, su proposta del Dirigente Scolastico, in ordine all’attrezzatura di spazi, ove possibile, e all’organizzazione di servizi, per far fronte alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che, non avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica, ne facciano richiesta (C.M. 28.10.87 n. 316);

  •         delibera i profili propositivi ed organizzativi per l’assistenza a studenti che, non avvalentesi dell’insegnamento della religione cattolica, abbiano scelto di svolgere lo studio o le attività individuali (C.M.28.10.87 n.316);

  •        stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi di competenza della segreteria della scuola ed i criteri generali per i turni di servizio del personale non insegnante, in relazione alle esigenze della scuola e tenendo conto delle attività parascolastiche ed interscolastiche programmate dal Consiglio medesimo;

  •         dispone l’eventuale acquisto di libri di carattere sussidiario o di cui sia stata consigliata o suggerita la lettura dal Collegio docenti in sede di adozione libri di testo;

  •          definisce sulla base della proposte del Collegio docenti, le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie egli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio (compatibilmente con le esigenze ed il funzionamento della scuola) e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra scuola e famiglie;

  •        delibera il progetto proposto dai genitori per favorire la loro partecipazione alle scelte culturali, formative ed organizzative operate dagli organi collegiali della scuola, in relazione alle attività di educazione alla salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio (C.M.16.10.96 n.653). Il progetto è proposto dai genitori che fanno parte del consiglio di istituto o dei consigli di classe (anche su iniziativa di gruppi informali di genitori) nonché dalle Associazioni dei genitori riconosciute;

  •         delibera in ordine alle iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della scuola come centro di formazione culturale, sociale e civile (direttiva 3.4.96 n.133);

  •         indica i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi;

  •        esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli artt.276 e seguenti del D.L.vo 16.4.94 n.297;

  •        delibera, sentito il Collegio docenti, l’intitolazione della scuola e delle aule scolastiche;

  •         consente l’uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento delle attività didattiche durante l’orario scolastico, sempre che non si pregiudichino le normali attività della scuola (art.94 del D.L.vo n. 297 del 16.4.94);

  •         delibera il progetto d’istituto per gli aspetti finanziari ed organizzativi generali, entro la data d’inizio delle lezioni, tenendo conto delle proposte del Collegio docenti;

  •         valuta ed approva le iniziative riservate agli alunni (concorsi a premi, borse di studio, distribuzione opuscoli, proiezioni di film, rappresentazioni teatrali, ecc.), proposte da enti e associazioni pubbliche o private, ed attinenti alla sua competenza, dopo un accurato accertamento sulla serietà e specifica competenza degli enti promotori (C.M.27.4.94 n.143),

  •         esprime il suo assenso per l’utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dell’orario di servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della suola come centro di promozione culturale, sociale e civica (art.96 del D.L.vo 16.4.96 n. 297).  

ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVO CONTABILI

Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico della scuola nelle materie indicate nell’art.10 del D.L.vo 16.4.94 n. 297.

Il Consiglio di Istituto delibera inoltre:

  1.     la radiazione dei crediti riconosciuti  assolutamente inesigibili;

  2.      l’eliminazione dagli inventari (e la eventuale vendita) degli oggetti mobili divenuti inservibili che non occorre ulteriormente conservare;

  3.     il limite di somma che il Dirigente Scolastico è autorizzato a spendere direttamente per l’acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;

  4.      la misura del fondo di anticipazione al segretario delle scuola per le spese minute;

  5.     la designazione dell’azienda o dell’istituto di credito che deve disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;

  6.    l’acquisto di immobili e l’accettazione dei lasciti e delle donazioni;

  7.      gli investimenti di capitali ,l’alienazione dei beni e l’assunzione di mutui e obbligazioni.

Convocazione

Il regolamento tipo, allegato alla C.M.16.4.1975 , stabilisce che il Consiglio di istituto è convocato dal Dirigente Scolasticonte il quale è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Dirigente Scolasticonte della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Si ricorda che la prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Provveditore agli Studi, è disposta dal Dirigente Scolastico (art.41 dell’O.M. 5.10.1976).

Nel caso di dimissioni del Dirigente Scolasticonte e del ViceDirigente Scolasticonte, non essendo configurabile l’istituto della “prorogatio”, la convocazione spetta al membro più anziano di età, a qualsiasi componente appartenga (TAR Pescara, 26.6.90 n. 517).

Riunioni

Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo:

  1.   gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico,psico-pedagogici e di orientamento;

  2.   i rappresentanti legali degli istituti a cui sono affidati i minori per problemi inerenti alla formazione degli alunni loro affidati.

Durante la trattazione di argomenti riguardanti l’impiego di mezzi finanziari concernenti il funzionamento amministrativo-didattico ovvero l’utilizzazione di materiale didattico e scientifico per i corsi per adulti, partecipano alle riunioni, a titolo consultivo, due rappresentanti dei docenti e due rappresentanti dei frequentanti i corsi medesimi.

Svolgimento riunioni

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio medesimo ed i membri dei Consigli di Circoscrizione  di cui alla legge 8.4.76 n.278 (tale legge, pubblicata sulla G.U.20.5.76 n.133, contiene norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell’amministrazione del comune).

Il Consiglio di Istituto stabilisce nel suo regolamento le modalità di ammissione in relazione all’accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l’ordinato svolgimento delle riunioni.

Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti le persone.

Per il mantenimento dell’ordine il Dirigente Scolastico  esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Dirigente Scolastico dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Il Consiglio di Istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l’esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità  locali e componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.

Validità delle deliberazioni

Premesso che il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, va precisato che per la validità delle adunanze del Consiglio di Istituto, nonché della Giunta Esecutiva, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono  adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente; in caso di parità, prevale il voto del Dirigente Scolasticonte. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Di ogni seduta del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva viene redatto processo verbale (su apposito registro a pagine numerate) che è firmato dal Dirigente Scolasticonte dell’organo collegiale (Consiglio o Giunta) e dal relativo Segretario (C.M. 4.7.75 n.177).

Avverso le deliberazioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto non è possibile esperire ricorso gerarchico al Provveditore agli Studi. Ed invero, anche se detti organi collegiali partecipano alla gestione della scuola, concorrendo a realizzare l’interesse della pubblica istruzione unitariamente agli altri organi presenti in seno alla struttura scolastica, restano fuori da un rapporto gerarchico nei confronti del Provveditore agli Studi che esercita solo un potere di vigilanza sul regolare funzionamento dei predetti organi collegiali. Conseguentemente, avverso le deliberazioni suddette, sono esperibili soltanto i normali rimedi di impugnativa amministrativa nel termine perentorio di 60 giorni (Consiglio di Stato Sez.VI, decis. 3.2.89 n.1222).

Pubblicità degli  atti

Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in apposito allo della scuola: non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

Il regolamento tipo allegato alla C.M. 16.4.1975 n.105, prescrive che la pubblicità degli atti deve avvenire mediante affissione nell’apposito albo della scuola della copia integrale, sottoscritta ed autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria della scuola e, per lo stesso periodo,  sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Dato lo stretto collegamento di funzioni esistente tra il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, il Dirigente Scolasticonte del Consiglio di Istituto può prendere visione dei verbali della Giunta Esecutiva per motivi attinenti l’esercizio delle proprie funzioni.